FINESTRE LEGNO ALLUMINIO & PVC

Offerta speciale
Prodotto nr.: AD2
Prezzo di listino: € 250,00
Prezzo IVA esclusa: € 150,00
Prezzo (incluse tasse): € 150,00
Risparmio: € 100,00 (40%)

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Perché gli infissi in pvc

 

 

 

 

 

 

 

Svantaggi degli altri infissi

Infissi in Legno:

ogni 4/5 anni bisogna carteggiare e poi riverniciare il serramento, chiaramente solo il lato esterno perche esposto alle intemperie (caldo,freddo,gelo,pioggia ecc.), quindi tende a perdere la brillantezza e con l'andare degli anni si puo anche deformare (specie nei bagni a causa umidità ), per cui il Legno e' più delicato e ha bisogno di manutenzione. 


Infissi in Alluminio:

e' molto meglio rispetto alla finestra di legno per quanto riguarda la manutenzione, non necessita di particolari attenzioni, e' resistente e molto duraturo ma il suo Neo è la  trasmittanza termica: trasmette la temperatura dall’ esterno all' interno facendo trasudare i vetri con una notevole condensazione e formazione di acqua sugli stessi.

mi spiego meglio:

estate: quando fuori e' caldissimo anche l'interno dei serramenti e' bollente

inverno: quando fuori e' freddissimo anche i serramenti al tatto risulteranno freddi. 

INFISSI IN PVC

le finestre di PVC sono la perfetta soluzione dei nostri ambienti:

non hanno nessuno dei difetti sopra descritti e riescono ad isolare l'ambiente mantenendo la temperatura interna alla perfezione.

Se fuori d'inverno ci sono 10 gradi sotto lo zero e abbiamo 20 gradi all'interno della nostra abitazione, i serramenti in pvc manterranno la stessa temperatura dell'appartamento.

Non hanno bisogno di manutenzione:

con il passare degli anni non bisogna scartavetrarli come si fa con i serramenti in legno ne tanto meno riverniciarli, infatti, grazie alla loro pellicola, che non schiarisce con gli anni, i vostri nuovi infissi in pvc rimarranno sempre belli e longevi.

In più adesso i serramenti in Pvc si possono scegliere anche del colore che uno preferisce:

verniciati come le finestre in alluminio oppure effetto legno con venature.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione fiscale sulle ristrutturazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 Legge 27 Dicembre 2006 n.296

 

Esempio di sostituzione infissi su un immobile

Totale spese per intervento sostituzione infissi:    € 10.000,00

Detrazione 1 anno:                                          € 1.833,00

Detrazione 2 anno:                                          € 1.833,00

Detrazione 3 anno:                                          € 1.833,00

TOTALE DETRAZIONE (55%)                            € 5.500,00

 

Risparmio energetico

Sostituendo i vecchi infissi con infissi in PVC ad alto valore di isolamento termico, si risparmia energia!

Il risparmio energetico si traduce in risparmio economico.

La A&G INFISSI non si occupa di pratiche burocratiche ai fini di ottenere lo sgravio fiscale, tutte le operazioni inerenti alla richiesta sono a carico del Cliente (azienda,rivenditore,ristrutturatore).
La A&G INFISSI si occupa di pratiche burocratiche ai fini di ottenere lo sgravio fiscale (privato).

Alcuni consigli pratici

   1. Il pagamento per l'acquisto dei serramenti va effettuato tramite bonifico bancario;
   2. La A&G INFISSI rilascia il certificato ove si attesta che i serramenti venduti rispondono ai valori previsti per legge in materia di risparmio energetico;
   3. Dopo l'acquisto il Cliente ha tempo 90 giorni per registrarsi presso il sito www.acs.enea.it
   4. Nella successiva dichiarazione dei redditi si inserisce la copia della ricevuta elettronica ricevuta dalla "ENEA" al mometo della registrazione e detrarre l'importo dall'intero pagamento.

DESCRIZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA
La legge finanziaria 2007 e precisamente la legge 27 dicembre 2006, n. 292, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ai commi dal 344 al 350 dell’articolo 1, prevede alcune agevolazioni tributarie per alcuni tipi di interventi per il risparmio energetico negli edifici, tra i quali:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
- miglioramento dell’isolamento di strutture opache e trasparenti,
- installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, comprese le spese per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per un valore massimo variabile in funzione del tipo di intervento.

Le tipologie di intervento previste sono:

    * riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori prescritti nell’allegato C, numero 1), tabella 1) del Decreto Legislativo n. 192/2005 con un valore massimo della detrazione non superiore a 100.000 euro;
    * interventi su edifici esistenti, loro parti, o su unità immobiliari, che riguardino il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali superiori ed inferiori, delle finestre comprensive di infissi, a condizione di conseguire i requisiti di trasmittana termica U riportati nella tabella di cui alla tabella 3 della legge n. 292/2006 con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
    * interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, per usi industriali o per copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università con un valore massimo della detrazione non superiore a 60.000 euro;
    * interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con un valore massimo della detrazione non superiore a 30.000 euro.

Modalità di accesso alla detrazione
    Alla detrazione d’imposta è possibile accedere nel rispetto:

    * dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni;
    * del regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, e successive modificazioni;
    * del decreto che i Ministeri, dell’economia e delle finanze di concerto con lo sviluppo economico, emaneranno entro il 28 febbraio 2007,

    ed a condizione che:

    * un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti;
    * il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica con la precisazione che l’acquisizione della certificazione energetica

 

 

 

 

 

 

 

 dell’edificio, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 192/2005, può essere acquisita soltanto se la stessa se la stessa è stata introdotta dalla regione o dall’ente locale mentre negli altri casi basta un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, che riporti per l’edificio o per l’unità immobiliare i valori di fabbisogno di energia primaria di calcolo, i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per lo specifico caso o, se assenti tali limiti, quelli previsti per edifici di nuova costruzione.

L’attestato di qualificazione energetica deve comprendere, anche, la indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.


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